Descrizione
L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’articolo 89, comma 1, lettera "b2" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito.
L'accertamento costituisce parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio (articolo 91 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR).
L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità di cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
Approfondimenti
Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all’articolo 96 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.
Sono inoltre esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, gli interventi che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:
- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42:
- l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.